07/01/2014
-
LEGGE DI STABILITA' 2014 - MARCA FORFETTARIA PASSA DA € 8 A € 27
DAL 01/01/2014 entra in vigore la legge di stabilità 2014
La legge di stabilità 2014
606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;
Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Parte II
Voci di spesa
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfetizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (1)
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.